158 della «Pastor Bonus», e va intesa nel senso di richieste presentate da persona o persone che siano soggette alla legge in questione od abbiano al riguardo un interesse legittimo da tutelare. Fino alla data odierna sono state sottoposte allo studio del Consiglio 10 richieste di parere o giudizio di congruenza legislativa, che sono state già decise. Articolo 24 - Dopo la conferma da parte del Legislatore del giudizio espresso dal Consiglio, quest’ultimo emana la decisione di congruenza o meno del testo legislativo esaminato con le leggi universali della Chiesa. La decisione – giudizio positivo di congruenza, oppure annullamento della legge od ingiunzione autoritativa perché essa venga modificata – viene comunicata simultaneamente al Dicastero competente e al legislatore inferiore interessato, per i necessari adempimenti».
- Questa sarà convocata, con il benestare della Segreteria di Stato, d’intesa tra i vari Capi Dicastero interessati e sarà presieduta dal Capo Dicastero competente a concedere la “recognitio”».
- Ma, come si fece notare durante i lavori di preparazione del nuovo CIC, tale «recognitio non est tantum formalitas quaedam, sed actus potestatis regiminis, absolute necessarius (eo deficiente actus inferioris nullius valoris est) et quo imponi possunt modificationes, etiam substantiales in lege vel decreto ad recognitionem praesentato»[41].
- È stato detto – anche se il paragone rimane sempre analogico – che il rapporto tra diritto particolare e diritto universale diventa in qualche modo quello che intercorre tra Chiese particolari e Chiesa universale, cosicché, in certa misura, può ripetersi di quella relazione quanto si può dire di questo nesso[35].
- Tondra e l’Ill.mo Prof. Holec per il gentile invito fattomi a partecipare a questo Simposio, e mi congratulo con l’Associazione Slovacca di Diritto Canonico per il suo impegno scientifico e pastorale, di cui è ben informato il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.
- Al presente il Consiglio è formato da 17 Cardinali, due Patriarchi, due Arcivescovi Maggiori, un Arcivescovo e un Vescovo.
La Corte Costituzionale valuta la costituzionalità dei decreti in caso di conflitti o dubbi sulla legittimità. P.A. Bonnet, «La Codificazione canonica nel sistema delle fonti tra continuità e discontinuità», in AA.VV., Perché un codice nella Chiesa, Bologna 1984, p. 105. Sono invitati alla Consulta almeno sei Consultori – compresi quelli che hanno redatto i voti per le questioni in studio –, ed eventualmente anche qualche Collaboratore esterno particolarmente esperto in qualcuna delle materie da trattare. L’Officiale a ciò incaricato redigerà accurato verbale della discussione e delle conclusioni raggiunte nella Consulta. «Articolo 15 - § 1. Il Consiglio risponde in forma ufficiale ai quesiti presentati dai Dicasteri della Curia Romana, dagli Organismi episcopali, dagli Ordinari latini e dai Gerarchi orientali. 1ª) Attesa la peculiare natura della Chiesa e dell’ordinamento canonico, è apparsa conveniente l’esistenza d’un organismo permanente (al tempo stesso tecnico e pastorale) atto ad aiutare il Legislatore supremo nell’interpretazione autentica delle leggi, sia che si tratti d’interpretazione dichiarativa, sia che si tratti di quella a carattere costitutivo (esplicativa, restrittiva o estensiva)[7]. https://abernathy-stokholm-4.blogbright.net/tradurre-documenti-epub-con-lai-1741198017 Quello invece che ora ci sembra opportuno ricordare è che, nel diritto canonico, l’interpretazione autentica generale, o per modum legis, affidata al Consiglio Pontificio, è da distinguersi dalla chiamata interpretazione singolare o particolare «per modum sententiae iudicialis aut actus administrativi» (can. 16, § 3), che riguarda ed obbliga soltanto le persone e i casi per i quali viene data rispettivamente dai competenti tribunali od autorità amministrative. È vero che, contrariamente ai legislatori «infra auctoritatem supremam», il Romano Pontefice può delegare la sua potestà legislativa, ma ordinariamente non lo fa. Articolo 21 - In base alle risoluzioni della Sessione plenaria o/e della Sessione ordinaria, raccolte accuratamente nel verbale dal Sottosegretario, viene preparato per ogni singola questione un Foglio d’Udienza, nel quale sono riferiti sinteticamente i pareri dei membri presenti alla Riunione e le conclusioni raggiunte, ordinariamente in forma di responsum al dubium proposto. Articolo 19 - § 1. Circa i https://www.tise.it/ dubbi ammessi per una eventuale risposta autentica si chiede, secondo la loro importanza e difficoltà, il voto scritto di due o più Consultori.
Circolare del Presidente del Senato
Ricevuti i voti, il Segretario convoca la Consulta, inviando simultaneamente e con sufficiente anticipo la relativa documentazione. Il Pontificio Consiglio ha un Regolamento proprio, approvato dalla Segreteria di Stato. Questo Regolamento integra, come previsto dalla Cost. «Pastor Bonus»[47] il “Regolamento Generale della Curia Romana” del 1 luglio 1999, alle cui norme si rimanda in tutto ciò che riguarda l’assunzione e le attribuzioni specifiche del personale, la procedura generale del lavoro, ecc. https://blacklivescoalition.com/members/best-lingue/activity/70999 Ai Membri viene inviata la “positio” delle singole questioni da trattare, comprendente, oltre al Dubium proposto, il parere della Consulta, i voti dei Consultori, ed ogni altra eventuale documentazione utile per la conoscenza e l’esame dei problemi e anche il parere del Dicastero, o dei Dicasteri, interessato ratione materiae. Le ______ accessorie permettono al Governo di adottare norme per assicurare coerenza ed efficacia ai decreti legislativi. I decreti devono attenersi a criteri e limiti della legge di delega senza modificarne il contenuto. Articolo 28 - Nell’esame dei dubbi, posti dai vari Dicasteri a norma dell’art.
Redazione legislativa
Al presente il Consiglio è formato da 17 Cardinali, due Patriarchi, due Arcivescovi Maggiori, un Arcivescovo e un Vescovo. Questa pagina vi permette di accedere alle istruzioni e alle direttive vincolanti per la redazione di testi ufficiali emananti dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale. Inoltre, la regola enunciata al paragrafo 12, lettera b), primo periodo, non è applicata nella prassi corrente. Il Consiglio ha anche esaminato, in vista della relativa “recognitio” a norma del can. 451 CIC, 110 Statuti di Conferenze episcopali. H) riguardo a quest’ultimo criterio, va però rilevato a scanso di equivoci che la “mens legislatoris” non è da identificare sempre con la “mens consultorum” e neppure con la «mens Patrum Commissionis» che, nel processo di elaborazione degli schemi o progetti legislativi dei due Codici – CIC e CCEO – appare nei verbali dei Gruppi di studio o delle Plenarie pubblicati rispettivamente su “Communicationes” o su “Nuntia”. Certamente le opinioni maggioritarie che appaiono discusse e votate in queste riunioni hanno un grande valore, specie quando il testo del progetto o schema non è stato poi modificato in seguito all’ultimo esame fatto personalmente dal Santo Padre o alla Sua presenza, ma la “mens legislatoris” può anche apparire da altri atti magisteriali o legislativi connessi al concreto testo canonico da interpretare. 135, § 2 la necessaria tutela della gerarchia delle norme nella Chiesa. In un suo commento alla Cost. Questo dovere comunionale, e questa volontà del Capo e dei Membri del Collegio episcopale – specie se sono Pastori di Chiese https://www.aitf.it/ particolari – di «promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa»[2], mi pare che costituisca la primaria ragione ecclesiologica dell’esistenza del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; così come il dovere e la volontà di «promuovere e difendere l’unità della fede» ha offerto solido fondamento all’esistenza – già fin dalle riforme di Sisto V, di S. Pio X e di Paolo VI – della Congregazione per la Dottrina della Fede. [30] Sancito ovviamente nel CIC 1917 (can. 1556) e nel CIC 1983 (can. 1404).